SENTENZA n. 1/1956

                                              

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            

             LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente  Avv. Enrico DE NICOLA,

Giudice     Dott. Gaetano AZZARITI

Giudice     Avv. Giuseppe CAPPI

Giudice     Prof. Tomaso PERASSI

Giudice     Prof. Gaspare AMBROSINI

Giudice     Prof. Francesco Pantaleo  GABRIELI

Giudice     Prof. Ernesto BATTAGLINI

Giudice     Dott. Mario COSATTI

Giudice     Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Giudice     Prof. Antonino PAPALDO

Giudice     Prof. Mario  BRACCI

Giudice     Prof. Nicola JAEGER

Giudice     Prof. Giovanni  CASSANDRO

ha pronunciato la seguente                                                  

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

     1) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel pro cedimento penale a carico di Catani Enzo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 2 Registro ordinanze 1956; 2) ordinanza 27 dicembre 1955 del Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Masi Sergio, rappresentato e difeso nel presente giudizio dell’avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 3 Reg. ord. 1956;

     3) ordinanza  13 gennaio 1956 del Pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’ll febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956;

     4) ordinanza 20 gennaio 1956 del Tribunale di Macerata nel procedimento penale a  carico di Madoni Ernerio ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’ll febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg.  ord. 1956;

     5) ordinanza  23  gennaio 1956 del Pretore di Orvieto nel pro cedimento penale  a carico di Pacelli Corrado, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956;

     6) ordinanza  27 gennaio 1956 del Tribunale di Rossano nel procedimento penale  a carico di Gismondi Florinda ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  48  del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956;

     7) ordinanza 16 gennaio 1956 del Pretore di Mantova nel pro cedimento penale a  carico  di Bonfà Angiolino, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg. ord. 1956;

     8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento  penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord.  1956;                                                             

     9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento  penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord.  1956;                                                                

     10) ordinanza  24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento  penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;

     11) ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Vigevano nel procedimento  penale  a  carico di Bonardi Giuseppe ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;

     12) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel pro cedimento penale  a  carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956;

     13) ordinanza 11 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel pro cedimento penale a carico di Raugi Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg. ord. 1956;

     14) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Catania nel pro cedimento penale  a carico di Gozzo Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956;

     15) ordinanza  17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano Terme nel procedimento  penale a carico di Querzola Primo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;

     16) ordinanza 27 gennaio 1956 del Pretore di Busto Arsizio nel procedimento  penale  a  carico di Almasio Mario ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg.  ord. 1956;                                                               

     17) ordinanza 23 gennaio 1956 del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale  a carico di Dalle Nogare Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;

     18) ordinanza 30 gennaio 1956 del Tribunale di Forlì nel pro cedimento penale a carico di Mazzani Augusto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;

     19) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Gioia del Colle nel procedimento  penale  a  carico di Vasco Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord.  1956;                                                                       

     20) ordinanza 25 gennaio 1956 del Tribunale di Messina nel procedimento penale  a carico di Bongiorno Leonida ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg.  ord. 1956;                                                                   

     21) ordinanza  23  gennaio 1956 del Tribunale di Asti nel procedimento penale  a  carico  di  Vogliolo Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;

     22) ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Poppi nel procedimento penale  a  carico  di Sassoli Arnaldo ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;                                                                        

     23) ordinanza  8 febbraio 1956 del Pretore di Salerno nel pro cedimento penale  a  carico di Botta Carmine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956;      

     24)  ordinanza 8 febbraio 1956 del Pretore di Cento nel procedimento penale  a carico di Biondi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956;        

     25) ordinanza 20 gennaio 1955 del Pretore di Firenze nel pro cedimento penale  a carico di Dini Renato ed altro, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avvocati Domenico Rizzo e Massimo Severo Giannini, Costantino Mortati e Achille Battaglia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;

     26) ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a  carico di Nati Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956;     

     27) ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Foggia nel pro cedimento penale a carico  di Tatarella Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n. 60  del  12  marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord.  l’956;

     28) ordinanza 25 gennaio 1956 del Pretore di Livorno nel pro cedimento penale a  carico di Sturla Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956;

     29) ordinanza lo febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel procedimento penale a  carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.953 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.

     30) ordinanza 20 gennaio 1956 del Pretore di Orbetello nel procedimento penale a carico di Carobbi Mario Cesare, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al n. 75 Reg. ord. 1956:

     Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;                                                                   

     Udita nell’udienza pubblica del 23 aprile 1956 la relazione del Giudice dott. Gaetano Azzariti;

     Uditi gli avvocati Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo Severo Giannini,  Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille Battaglia, Federico Comandini, Piero Calamandrei ed infine il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.                                                          

 

Considerato in diritto

      Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze, la Corte ravvisa opportuno che la decisione nei giudizi riuniti abbia luogo con unica sentenza.                            

     È superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la discussione orale per contestare l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87  sono  chiarissime  nel  prescrivere  che i  giudizi di legittimità costituzionale  promossi con ordinanza si svolgano in contraddittorio non solo  di  coloro  che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di  legittimità, ma anche quale che sia il contenuto della legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri del Presidente del Consiglio, in relazione al duplice effetto che la pronuncia della Corte costituzionale è destinata  ad  avere,  sia specificamente per la causa in corso, sia generalmente erga omnes. Appunto per questo l’art. 23 della stessa  legge impone la notificazione dell’ordinanza che promuove il giudizio così alle dette parti come al Presidente del Consiglio dei Ministri e gli artt. 20 e 25 regolano, insieme con la rappresentanza e la costituzione delle parti, anche la rappresentanza e l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio, come mezzo di integrazione del contraddittorio prescritto dalla legge, e si distingue  nettamente dall’istituto dell’intervento  regolato dal codice di procedura  e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. Né dall’uno né dalle altre è lecito perciò dedurre qualsiasi elemento che possa valere  per l’intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi davanti alla Corte costituzionale e vano riesce qualsiasi sforzo dialettico in senso contrario.

     In  ordine alla questione di competenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è  innanzi  tutto da considerare fuori di discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla  legittimità costituzionale delle  leggi e degli atti aventi forza di legge,  come  è stabilito nell’art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di  illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla  Corte  costituzionale  in conformità dell’art. 136 della stessa Costituzione.

     L’assunto  che il nuovo istituto della « illegittimità costituzionale » si  riferisca solo  alle  leggi  posteriori  alla Costituzione e non anche a quelle  anteriori,  non  può  essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale  delle  leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico,  è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e  il  grado  che  ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non  mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

     Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati nell’art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti giuridici dell’abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non  sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e  con competenze diverse. Il campo dell’abrogazione inoltre è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale, e i requisiti  richiesti perché  si  abbia  abrogazione per incompatibilità secondo i principi generali sono assai più limitati di quelli che possano consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge.

     Affermata  la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della  questione  di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra indicate.

     Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con  le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già formato oggetto di moltissime pronuncie della Magistratura ordinaria e di  numerosi scritti  di  studiosi. Ma la  questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell’art. 113 per incompatibilità con l’articolo 21 della Costituzione e le discussioni si sono svolte  principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo arti colo fossero  da  ritenere  precettive di immediata attuazione o pro grammatiche.

     Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non  occorre  fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza formatasi  in  proposito, perché la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì  determinante  per decidere della abrogazione  o  meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità  costituzionale,  potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare,  in determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che  si  dicono  programmatiche, tanto più che in questa categoria sogliono essere comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi  generici  di futura ed incerta attuazione, perché subordinata  al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione  della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune  parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano sull’intera legislazione.

     Pertanto  è  il contenuto concreto delle norme dettate nell’articolo 21 della  Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell’art. 113 della  legge  di  p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni.

     Per  escludere che  contrasto vi sia, è stato da qualcuno asserito che bisogna distinguere  tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la  divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non è menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non è consentita da alcuna norma costituzionale.

     Tuttavia  è  da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.

     Una  disciplina  delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività  di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili  con  il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare  di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse  che dalla disciplina dell’esercizio può anche derivare indirettamente un certo  limite  al  diritto  stesso, bisognerebbe ricordare che il concetto di limite  è  insito nel concetto di diritto e che nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono  di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile.

     È evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera  manifestazione  del pensiero la Costituzione abbia consentite attività  le  quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratta alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati.

     Sotto  questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale  dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all’Autorità di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti che siano costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli.

     Ma  è  innegabile  che  nessuna  determinazione in tale senso vi è nel detto  articolo,  il  quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere  quasi da una concessione dell’autorità di pubblica sicurezza il diritto,  che l’art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente  dal  fine  specifico  di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati,  il  concedere  o il negare l’autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero.

     È  vero  che  questa ampiezza di poteri discrezionali è stata notevolmente  ridotta  dal  successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti  dell’Autorità di  pubblica sicurezza che abbiano negata l’autorizzazione,  disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli effetti l’autorizzazione predetta.

     Ma,  ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a controllarne l’attività a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva  estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l’attività di polizia e l’uso dei poteri di questa.

     La  Corte  costituzionale  deve  perciò dichiarare  la  illegittimità costituzionale  dell’art. 113 del T. U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per  il comma 5°), dove è disposto che <le affissioni non possono farsi fuori  dei  luoghi destinati dall’autorità competente> la quale ultima disposizione non è comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia.

     Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo, la dichiarazione di  illegittimità  non  implica  che  esse non possano essere sostituite da altre più adeguate le quali, senza lesione del diritto di libera  manifestazione del pensiero enunciato nell’art. 21 della Costituzione, ne regolino l’esercizio in modo da evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell’ultimo comma dello stesso art. 21 e, in  generale,  per  la prevenzione dei reati. È stato già osservato che la disciplina dell’esercizio di un  diritto non è per sé stessa lesione del diritto medesimo. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già  da molto tempo indotto gli organi competenti a studiare una conveniente revisione  della  legge  di  p.s.; e parecchi disegni di legge sono stati a questo  scopo  presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l’ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l’esame della competente Commissione senatoria. È quindi desiderabile che una materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove norme della Costituzione.

     La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo  8  novembre 1947, n. 1382, che è con esso strettamente collegato; mentre non può essere dichiarata altresì l’illegittimità costituzionale dell’art.  663  del Cod. pen. e dell’art. 2 del menzionato decreto legislativo 8 novembre  1947,  che  lo ha modificato, perché le sanzioni stabilite nel detto art.  663  Cod.  pen. si riferiscono non già esclusivamente al caso di fatti compiuti  senza  l’autorizzazione  richiesta dall’art. 113 della legge di p.s., ma in generale alla inosservanza delle varie leggi che espressamente lo richiamano.

     E,  peraltro, chiarissimo  che  le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni del medesimo articolo, anche agli effetti particolari indicati nell’ultimo comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

      pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in epigrafe:                                                                         

l.          Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla  legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;

2.         Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1°,  2°,  3°, 4°, 6° e 7° dell’art. 113 del T. U. delle leggi di p. s. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773 per la violazione delle quali la  sanzione penale è preveduta dall’art. 663 Cod. pen. modificato con l’art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382e di conseguenza dell’art.  1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore  disciplina per l’esercizio del diritto riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

    

Così  deciso  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.

                                

ENRICO DE NICOLA, GAETANO AZZARITI, GIUSEPPE CAPPI, TOMMASO PERASSI, GASPARE AMBROSINI, FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, ERNESTO BATTAGLINI, MARIO COSATTI, GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO, ANTONINO PAPALDO, MARIO BRACCI, NICOLA JAEGER, GIOVANNI CASSANDRO.